Associazione Lugano Rebels Football Team

TITOLO I°
NORME GENERALI

Capo I°
Nome, sede, colori sociali, scopo e durata

Art. 1 - Nome e sede

Con il nome LUGANO REBELS è costituita dal 2015 un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
L’associazione ha sede a Lugano.

Art. 2 - Colori sociali

I colori di Lugano Rebels sono il bianco, il rosso e il nero.

Art. 3 - Scopo

L’associazione ha per scopo la promozione e la pratica del football americano e a tal fine può:
  • Svolgere attività didattica per l’avvio alla pratica del gioco del football americano;
  • Istituire corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della pratica del football americano;
  • Indire manifestazioni e gare;
  • Partecipare a gare, tornei, campionati e, più in generale, svolgere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi vengono reinvestiti in attività sportive e sociali.Non è permesso distribuire fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 4 - Durata

L’associazione ha durata illimitata.L’assemblea può decidere di sciogliere l’associazione a maggioranza qualificata, garantendo l’adempimento delle delibere in corso e devolvendo l’eventuale patrimonio residuo a un’associazione analoga senza scopo di lucro.

Capo II°
Affiliazione, funzionamento e responsabilità patrimoniale

Art. 5 - Affiliazione

I membri, dipendenti e giocatori dell’associazione sono sottoposti agli statuti della Schweizerischer American Football Verband (SAFV). L’associazione può affiliarsi ad altre organizzazioni, su decisione dell’assemblea generale.

Art. 6 - Funzionamento

L’associazione garantisce democraticità nella struttura e libera elezione alle cariche sociali.Le attività istituzionali si basano sul volontariato, con eventuali rimborsi o compensi proporzionati all’impegno.Per le funzioni più complesse, può assumere dipendenti o affidarsi a lavoro autonomo.

Art. 7 - Responsabilità patrimoniale

L’associazione risponde degli impegni esclusivamente con il suo patrimonio; è esclusa ogni responsabilità personale degli associati.

Art. 8 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto a un’associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o a una società sportiva del cantone.

TITOLO II°
ASSOCIATI

Art. 9 - Associati

L’associazione si compone di un numero illimitato di associati, suddivisi in:

  • Soci attivi;
  • Soci sostenitori;
  • Soci onorari.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Comitato direttivo. Per i minorenni, la domanda deve essere controfirmata dal responsabile legale.

Art. 11 - Libro degli associati

Il Comitato direttivo tiene un libro degli associati con nome e indirizzo dei soci.

Art. 12 - Quota associativa e diritto di voto

Gli associati maggiorenni in regola con la quota annuale hanno diritto di voto all’assemblea.

Art. 13 - Decadenza degli associati

Gli associati decadono per:

  • Recesso, con preavviso di sei mesi;
  • Esclusione, per inadempienza al pagamento delle quote;
  • Espulsione, per gravi inadempienze o motivi incompatibili con l’associazione.

Le decisioni di esclusione o espulsione possono essere impugnate entro 30 giorni.

TITOLO III°
ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea generale
  • Comitato direttivo
  • L’Ufficio di revisione

Art. 15 - Assemblea generale

L’Assemblea generale è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto e si riunisce almeno una volta all’anno.

Art. 16 - Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • Approva il rendiconto economico e finanziario;
  • Nomina i membri del Comitato direttivo e i soci onorari;
  • Delibera su altre materie poste all’ordine del giorno.

Art. 18 - Composizione e nomina

Il Comitato direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall’assemblea.

Art. 19 - Attribuzioni

Il Comitato direttivo:
  • Attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • Delibera sull’ammissione dei soci;
  • Redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario;
  • Fissa le date delle assemblee;
  • Redige eventuali regolamenti interni.

Art. 20 - Delega della gestione

Il Comitato direttivo può delegare incarichi a membri o terzi per specifiche attività.

Art. 21 - Firme e rappresentanza

La rappresentanza dell’associazione è affidata al Comitato direttivo con firma collettiva a due.

Art. 22 - Riunioni del Comitato direttivo

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

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